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Pignoramento dello Stipendio

Il Pignoramento, le fasi che lo caratterizzano, l'espropriazione forzata, i limiti attuativi

   

Pignoramento e Processo di Espropriazione

Sono tre le fasi che caratterizzano il processo di espropriazione:

  • pignoramento: vengono sottratti i beni alla disponibilità del debitore ed assoggettati al potere dell'ufficio esecutivo;
  • liquidazione dell'attivo: questa fase consiste nel convertire i beni in somma di denaro;
  • distribuzione: le somme di denaro recuperate vengono ripartite ai vari creditori.

Il Pignoramento è disciplinato dagli artt. 491 e successivi del Codice di Procedura Civile al Titolo II: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA, Capo I: DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE, Sezione II: DEL PIGNORAMENTO e consiste nell'ingiunzione al debitore di desistere da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso. Tale ingiunzione viene fatta da un Ufficiale Giudiziario, il quale redige un verbale cui risulta la descrizione dei beni oggetto del pignoramento, il loro stato di conservazione, una stima approssimativa del presunto valore di realizzo, determinata dall'intervento di un esperto stimatore scelto dall'Ufficiale Giudiziario, laddove richiesto o necessario.

Effetto principale del pignoramento, è l'inopponibilità nei confronti del creditore proponente nonché di tutti i creditori che intervengono nell'esecuzione di qualunque atto di disposizione sul bene pignorato.

Non tutti i beni sono pignorabili (fede nuziale, oggetti di culto, frigorifero, lavatrice, crediti alimentari), mentre altri lo sono soltanto parzialmente (beni strettamente legati all'esercizio di attività/professione escluse le società, per un valore non maggiore ad un quinto e qualora gli altri beni non siano sufficienti a soddisfare il debito).

Pignoramento precedente Cessione in corso

In questo caso vale la seguente regola: due quinti (2/5) retribuzione o pensione - quota pignorata = importo massimo cedibile. Se questo è maggiore del quinto dello stipendio, allora la quota massima cedibile sarà un quinto. Da premettere che le ritenute vanno detratte dalla quota colpita da pignoramento, in quanto il calcolo del quinto viene sempre fatto sul netto.

Differenza tra Cessione del Quinto e Pignoramento di Stipendio

Un creditore, nel chiedere l'esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio credito, otterrà un Pignoramento e non una Cessione. Questo vuol dire che la Cessione del Quinto è volontaria e richiede l'assenso del debitore, il Pignoramento invece esula dalla volontà del debitore, è coercitivo ed è disposto da un Giudice su richiesta del creditore che ne abbia titolo. Il pignoramento non verrà accettato, laddove questo comporti una retribuzione insufficiente al sostentamento, rimandando il debito e la relativa esecuzione di estinzione, ad un periodo di maggiore possibilità del creditore. Per quanto riguarda il funzionamento, pignoramento e cessione del quinto operano entrambi con la decurtazione del quinto dalla busta paga fino all'estinzione del debito.

La legge prevede la coesistenza in busta paga di cessione del quinto e di pignoramento, in ogni caso però, la riduzione dello stipendio netto non può essere maggiore di 2/5 (due quinti) pertanto, chi ha già in corso un pignoramento può richiedere un prestito con cessione, a patto che vengano rispettati i limiti sopra descritti (rata pignoramento + rata prestito non maggiori di 2/5).

Pignorabilità dello stipendio, la finanziaria 2005


La finanziaria 2005 ha equiparato le disposizioni in materia di pignorabilità degli stipendi pubblici e privati.

Regola generale: l'articolo 2 della Legge 180/50 sulla Cessione del Quinto dello Stipendio dispone l'impignorabilità e l'insequestrabilità di tutti gli stipendi (pensioni, indennità, gratifiche, sussidi etc.).

Eccezione: l'articolo 2 della Legge 180/50 disciplina le eccezioni alla suddetta regola:

  • per i debiti riguardanti alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità nella misura di un terzo (1/3) al netto delle ritenute;
  • per i debiti verso lo Stato, enti, imprese cui il debitore è assunto e riguarda il rapporto di lavoro, la pignorabilità è consentita nel limite di un quinto (1/5) al netto delle ritenute;
  • per i debiti tributari verso Stato, Comune, Provincie dall'impiegato o salariato, la pignorabilità è possibile entro un quinto (1/5) al netto delle ritenute;


Nei casi in cui ricorrano contemporaneamente punto 2 e 3, il pignoramento non può superare il quinto della quota totale dello stipendio, mentre se concorre anche il punto 1, questo non potrà superare la metà dello stipendio al netto di ritenute.

Da quanto sopra, il pignoramento del quinto dello stipendio dovrebbe essere possibile quindi, solo per il recupero dei debiti erariali, cui delegato alla riscossione è Equitalia; tuttavia l'art 545 del codice di procedura civile precisa che 

le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego … possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Per ogni altro credito dunque, il pignoramento è previsto nella misura massima di un quinto dello stipendio. Una finanziaria ad esempio, potrebbe rivalersi sul quinto dello stipendio di un suo debitore.

La situazione delle famiglie e lo Stipendio Pignorato  

Oggi purtroppo sempre più famiglie vedono pignorato il proprio stipendio senza passare da un giudizio di sostenibilità. Tra pignoramento stipendio, rata del mutuo, cessione del quinto infatti, ci si ritrova con 200 € di entrate mensili ai limiti della sopravvivenza. Un tempo, a fronte del pagamento di vecchie cartelle esisteva il fermo amministrativo dell'auto, o in presenza di un immobile si ricorreva all'ipoteca, oggi invece, se il debitore è un dipendente, viene mandata una intimazione al datore di lavoro con la quale si dispone il pignoramento del quinto dello stipendio del lavoratore.

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