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La Conciliazione Obbligatoria, novità e materie interessate

La Conciliazione e il nuovo ambito di applicazione, organismi e funzione, verbale e accordo tra le parti, ruolo del mediatore conciliatore


La novità della procedura e cosa prevede

La Conciliazione Obbligatoria permette di raggiungere in tempi brevi e costi contenuti la risoluzione in via extragiudiziale o stragiudiziale di liti riguardanti alcune materie, evitando di arrivare davanti al gidice. Questa è la novità in vigore dal 20 maggio 2011 (in attuazione della riforma del processo civile legge 69 del 2009 e approvata con decreto legislativo del 4/03/2010 n.28) grazie alla quale l'attività dei tribunali oberati di lavoro, sarà notevolmente alleggerita. Secondo stime del ministero della Giustizia, le liti che passeranno per la conciliazione obbligatoria saranno circa un milione l'anno con spese che si aggirano intorno a 500 euro per mediazione a carico delle parti. La conciliazione sarà obbligatoria relativamente a materie espressamente previste per cui, se la lite riguarda alcune di queste, il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio e rivolgersi al tribunale ordinario rappresenterà l'ultima spiaggia. In realtà tale procedura non è del tutto nuova; era infatti già prevista per il settore delle telecomunicazioni e il tentativo obbligatorio di conciliazione avveniva per il tramite di organismi di conciliazione quali le camere di commercio, i Comitati regionali per le comunicazioni o altri enti autorizzati, per cui la novità della procedura obbligatoria riguarda piuttosto l'ambito di applicazione di quella precedente che abbraccerà altri settori, oltre quello delle telecomunicazioni.

Gli organismi e il ricorso spontaneo

Qualora le parti ne convengano, è possibile avvalersi della procedura obbligatoria anche per materie che esulano quelle previste affidando la controversia agli organismi di conciliazione. Ciò permette la riduzione di tempi e costi rispetto il ricorso al giudice. 

I termini della procedura obbligatoria, nella risoluzione delle controversie, sono fissati dalla legge in un massimo di 4 mesi, tempi notevolmente inferiori a quelli delle vie tradizionali. In questo senso i dati forniti dalle Camere di commercio sono incoraggianti; si stima infatti, a conferma, che le controversie con ricorso alla nuova procedura nei primi sei mesi del 2010, si sono risolte in un massimo di 2 mesi.

Una volta assodato il nascere di una controversia per cui è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti in causa possono scegliere uno degli organismi di conciliazione verso cui faranno domanda. Gli organismi di conciliazione, che possono essere pubblici o privati, devono essere regolarmente iscritti in un apposito registro istituito presso il ministero della Giustizia.

Le due ipotesi

Durante il tentativo obbligatorio di conciliazione, si possono verificare 2 ipotesi:

  1. le parti in lite si mettono d'accordo. Tale accordo diventa immediatamente esecutivo e le parti devono darvi seguito come fosse stato sancito da un giudice.
  2. le parti in lite non raggiungono un accordo. In questo caso il mediatore conciliatore tenterà una ulteriore proposta di conciliazione senza vincolo di accettazione per cui le parti possono rifiutare e passare per le vie della giustizia ordinaria ricorrendo al giudice, coi tempi e i costi che ne conseguono.

Nel caso 2, può verificarsi che la sentenza del tribunale coincida con la proposta fatta dal mediatore conciliatore e che questa, in sede di conciliazione stragiudiziale, sia stata rifiutata solo da una delle parti. A quest'ultima, incomberà l'onere di tutte le spese processuali, che abbia o meno vinto la causa.

Materie per cui è prevista la conciliazione obbligatoria

  • controversie condominiali
  • liti relarive i diritti reali (proprietà, usufrutto, etc.)
  • liti in tema di eredità
  • patti di famiglia
  • controversie sugli affitti
  • contratti assicurativi, bancari, finanziari
  • risarcimento danni per incidente d'auto
  • risarcimento danni in caso di responsabilità del medico
  • risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa o per altro mezzo pubblicitario.

I Costi - Il Gratuito Patrocinio

Ovviamente ricorrere alla conciliazione ha un costo rappresentato dalle tariffe (tecnicamente indennità) spettanti agli organismi di conciliazione. Queste vengono approvate dal ministero della Giustizia e sono stabilite dal regolamento del servizio di conciliazione. Per chi ha un reddito complessivo lordo non superiore a 10.628 euro conviventi compresi (coniuge o altri familiari) è previsto il gratuito patrocinio quindi non paga nulla.

La spesa di mediazione o indennità, è composta da una parte fissa e una variabile. La parte fissa rappresenta la spesa di avvio della procedura ed è fissata in 40 euro oltre iva se dovuta, da versare da entrambe le parti (chi presenta la domanda, al momento di deposito della stessa, e chi accetta nel momento in cui aderisce al procedimento). La parte variabile, che si aggiunge alla fissa, dipende invece dalla somma oggetto del contenzioso per cui maggiore è il valore della controversia, maggiore sarà la spesa relativa da sostenere. Ciò vale per i settori che rientrano nell'ambito di applicazione della conciliazione obbligatoria. In caso di ricorso spontaneo, tali spese sono maggiorate di un terzo. Si applica invece una maggiorazione di un quinto (20%) laddove la controversia sia particolarmente importante, difficile o complessa. Tale decisione è presa dal Responsabile dell'Organismo.

Visualizza la scheda delle spese per ciascuna delle parti in lite, in rapporto al valore della controversia.

Il Verbale di Conciliazione

Una volta che le parti hanno raggiunto un accordo, allo scopo di rafforzarne l'impegno, viene redatto il verbale di conciliazione. L'accordo raggiunto ha forza di contratto pertanto il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, ha effetto vincolante e il suo valore è parificato, purché non contrario a norme imperative o di ordine pubblico, a quello di una sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il verbale di conciliazione, una volta omologato, è dunque titolo esecutivo per dare avvio ad espropriazione forzata, iscrizione di ipoteca giudiziale e per l'esecuzione in forma specifica. Se non si raggiunge alcun accordo, verrà redatto verbale di non riuscita conciliazione.

Le agevolazioni

In caso di risoluzione positiva sono previste le seguenti agevolazioni:

  1. esenzione dall'imposta di registro del verbale di conciliazione per le controversie fino a 50.000 euro
  2. credito di imposta a favore delle parti recuperabile in dichiarazione dei redditi fino a 500 euro per il pagamento dell'indennità versata.

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