Pignoramento presso terzi, come funziona, i tempi di opposizione e la direttiva 12/2010 di Equitalia
Il Pignoramento presso terzi, mobiliare e immobiliare
Tipologie di pignoramento
Il pignoramento, nella sua accezione esecutiva del processo di espropriazione forzata, riguarda beni e crediti del debitore che vengono sottratti alla sua disponibilità. In questo senso distinguiamo:
- Pignoramento presso terzi: vengono sottratti crediti e può riguardare conto corrente, provvigioni, cose del debitore che si trovano presso terzi e, nei limiti previsti dalla legge, salario, stipendio e pensione. Sono esclusi i pignoramenti esattoriali, per i quali è previsto il versamento diretto del terzo debitore al concessionario;
- Pignoramento mobiliare o immobiliare: vengono sottratti beni, nei limiti previsti dalla legge.
Pignoramento Presso Terzi e sua disciplina
Nonostante gli interventi legislativi, il pignoramento come processo esecutivo nel recupero dei crediti, in particolare per quanto concerne quello dei beni mobili del debitore, presenta una reale difficoltà del creditore nel soddisfare in tempi ragionevoli le proprie e giuste pretese. Proprio in questo senso si è data maggior forza agli artt.543 del codice di procedura civile e ss con cui il lavoratore dipendente che vanta crediti a titolo di retribuzione, aggredisce il patrimonio del datore di lavoro, per cui negli ultimi anni il pignoramento presso terzi, è in numeri notevolmente cresciuto.
Il Pignoramento Presso Terzi è regolamentato dagli artt. 543-554 codice di procedura civile, mentre l’espropriazione esattoriale presso terzi trova la sua disciplina nel D.P.R. 29/09/73 n.502 agli artt.75 e 77. Il Pignoramento dei Crediti, nell’ambito delle procedure di espropriazione presso terzi è certamente la più ricorrente e lo stesso art. 543 codice di procedura civile prevede due ipotesi di pignoramento presso terzi:
- pignoramento di crediti vantati da un terzo nei confronti del debitore;
- pignoramento di cose di proprietà del debitore in possesso di terzi non a casa dello stesso.
L'atto nella sua accezione principale
E’ sempre l’art. 543 c.p.c. a contenere quale deve essere la forma dell’atto. Questo è composto da due parti e in particolare una, riguarda la citazione a comparire di debitore e creditore, l’altra invece, si riferisce all’Ufficiale Giudiziario che notifica l’atto e che riguarda la dichiarazione di pignoramento e l’intimazione al debitore di astenersi a pregiudicare il proprio patrimonio a danno dello stesso (art. 492 c.p.c.). Sempre lo stesso articolo dispone che il creditore indichi natura del credito, titolo esecutivo e precetto, descrizione anche sommaria di cose e/o somme dovute e intimazione al terzo di non poterne disporre, se non per ordine del Giudice. Va altresì indicato il domicilio del comune ove abbia sede il Tribunale Competente.
L'art. 501 c.p.c. fissa il termine dilatorio per cui non può essere proposta istanza di assegnazione o vendita dei beni oggetto di pignoramento se non trascorsi 10 giorni dallo stesso, salvo si tratti di cose deteriorabili.
Circa l’atto di pignoramento, questo sarà notificato di persona a debitore e creditore dall’Ufficiale Giudiziario che avrà verificato precetto e titolo esecutivo. L’atto in originale verrà depositato dall’Ufficiale Giudiziario alla cancelleria del tribunale.
I soggetti
I soggetti che partecipano sono il creditore, il debitore e il terzo. Il primo (parte attiva), procede nei confronti del secondo (parte passiva) e il terzo subisce gli effetti processuali. Il creditore agisce nei confronti del debitore in forza di un titolo esecutivo che il debitore può non avere per procedere contro il creditore. Nel caso in cui, oggetto del pignoramento sia ciò che il creditore deve al debitore, la figura del creditore può coincidere con quella del terzo pignorato.
E’ possibile che altri creditori partecipino all'azione promossa da altri creditori (art.551 c.p.c.) la cui disciplina è rimandata agli artt. 525 e successivi del c.p.c. Questa ipotesi, in particolare nel processo di esecuzione mobiliare intentata da altri, è contemplato nel caso di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Non è invece necessario avere il titolo esecutivo.
I poteri di EQUITALIA nella riscossione dei tributi
La società nazionale incaricata alla riscossione dei tributi in tutta Italia Sicilia esclusa, ha il potere, tra gli altri, di agire nei confronti di terzi soggetti per cui, se il signor Rossi ha un debito verso l'erario per tasse non pagate e a sua volta quest'ultimo, vanti un credito nei confronti del signor Verdi, Equitalia può pretendere da parte del signor Verdi, il versamento a proprio favore ad estinzione del debito dovuto. Pertanto il signor Verdi invece di saldare col signor Rossi, lo farà direttamente a favore di Equitalia.
E' quanto disposto dall'art.72-bis del dpr 602/1972, facendo riferimento ai crediti di qualsivoglia natura, in particolare quelli da lavoro, esclusi i crediti pensionistici.
Opposizione entro 60 giorni
La direttiva 12/2010 di Equitalia, in riferimento alla direttiva anti-burocrazia, stabilisce tempi più lunghi per fare opposizione. E' possibile quindi fare opposizione nel termine di 60 giorni, al pignoramento presso terzi, diversamente dai 15 giorni previsti dalla precedente normativa, laddove si riscontrino vizi formali o altri difetti, compresa l'insussistenza del credito presunto da Equitalia di uno, verso l'altro soggetto.
Grazie a questo intervento, il contribuente non dovrà più fare lunghe code agli uffici per dimostrare l'infondata richiesta di un debito presunto e la verifica sarà a carico dei soggetti della riscossione successivamente alla presentazione da parte del contribuente di un'autodichiarazione contenente le ragioni dell'opposizione.
Per chi volesse controllare la propria posizione debitoria in tempo reale, evitando di recarsi presso uno degli uffici di zona dell'agenzia di riscossione, può farlo comodamente attraverso un servizio in rete attivo su tutto il territorio nazionale che migliora il rapporto tra fisco e contribuente.
Per accedere è possibile usare:
- le credenziali di accesso online al proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- le credenziali di accesso online all'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- la Carta Nazionale dei Servizi.
Collegamenti esterni:
Portale di Equitalia
Agenzia delle Entrate
INPS
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